Come costituire una Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)

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La costituzione di una Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) è un atto Notarile.

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Il Notaio con il quale normalmente collaboriamo è conveniente e fa pagare per la costituzione una parcella di circa1.300 euro +iva.

Per l’assistenza alla costituzione il nostro preventivo è di euro 250+iva mentre per la attivazione con ComUnica il costo è di euro 150+iva+diritti camerali.

Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti per la costituzione

Non c’è un capitale minimo necessario per la costituzione della società enon esiste limite massimo di capitale sociale.

All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la SAS con documento di identità valido in originale e codice fiscale o tessera sanitaria in originale.

Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti anch’essi al fine di accettare la carica.

 

Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Si immagini, ad esempio, la Alfa SAS con 3 soci che hanno apportato un totale di euro 10.000 i seguenti conferimenti:

Socio A euro 1.000;

Socio B euro 3.000;

Socio C euro 6.000.

La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti:

Socio A 10%;

Socio B 30%,

Socio C 60%.

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È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.

Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio una retribuzione come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di compensi.

Nell’atto costitutivo, a norma dell’art. 2295 c.c. deve essere contenuto: le generalità di ogni socio, la ragione sociale, i dati relativi ai soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio col valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti e la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società.

La responsabilità dei soci per i debiti della società è da intendersi solidale ed illimitata per i soci accomandatari e limitata per i soci accomandanti.

Nella società in accomandita semplice, disciplinata dagli artt. 2313-2324 c.c., sono presenti due tipologie di soci:

  • soci accomandanti, i quali sono tenuti esclusivamente al conferimento, conseguentemente sono responsabili per le obbligazioni societarie limitatamente alle quote di capitale conferite (tranne che abbiano acconsentito che il loro nome sia ricompresso nella ragione sociale, nel qual caso rispondono di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente), in caso di fallimento della società non incorrono nella procedura fallimentare.
  • soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per i debiti e le obbligazioni sociali, a talecategoria di soci è riservata l’amministrazione della società. Essi possono agire disgiuntamente, salva diversa previsione statutaria. È sfornita di personalità giuridica ma, come la S.N.C., può svolgere attività commerciale.

L’amministrazione, come sopra descritto, compete ai soci accomandatari, i soci accomandanti hanno, però, la facoltà di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, agire per singoli affari qualora in possesso di speciale procura, esercitare un controllo di legittimità in ordine all’approvazione del bilancio, nei casi previsti dall’atto costitutivo hanno facoltà di dare autorizzazioni o pareri in ordine a determinate operazioni.

Nel caso in cui un socio accomandante compia, fuori dai casi appena citati, atti di amministrazione della società assumerà, al pari degli accomandatari, la responsabilità illimitata e solidale.

Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in quest’ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi vi acconsentano. In tale modello societario, ai sensi dell’art. 2323 c.c. una ulteriore causa di scioglimento si determina qualora venga a mancare una delle due categorie di soci, se nel termine di sei mesi tale categoria non venga ricostituita; nel caso in cui, però, venga a mancare la categoria dei soci accomandatari gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio (tra di loro o terzo) che compia gli atti di ordinaria amministrazione durante il periodo transitorio.

Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta mancanza di una o entrambe le categorie dei soci, qualora nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita; il fallimento; le altre cause previste nel contratto sociale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2273 c.c., nel caso di apposizione di termine alla durata della società, la stessa è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

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