

1- tenuta di tutti gli adempimenti contabili e fiscali
2- tenuta dei libri e registri
3- compilazione e predisposizione del ModelloUnicoDichiarazione (Redditi, IVA, 770,)
4- aggiornamento sulle novità amministrative, fiscali e previdenziali (“servizio circolari”);
5- assicurazione professionale in caso di errori od omissioni contabili che comportino l’erogazione di sanzioni
6- elaborazione dei dati secondo corretti principi contabili e fiscali;
7- predisposizione per l’ invio telematico del modello F24
8- predisposizione altri modelli di versamento periodici dell’IVA, dell’INPS e delle Imposte Dirette;
9- spesometro: elenco Clienti e Fornitori di tutte le fatture emesse e ricevute
10- consulenza relativa tipizzata;
(*) sotto le specifiche – (*) elaborazione dei dati (***) vedi sotto le legal notices.
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Con questo servizio ci rivolgiamo a professionisti e ditte individuali che desiderano applicare il favorevole regime dei minimi e snellire il servizio di tenuta della contabilità, di consulenza fiscale ed allo stesso tempo risparmiare sul costo del servizio ricevuto, ottenendo in cambio un servizio professionale, sicuro ed affidabile.
Il servizio di Contabilità potrà essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento, tramite comunicazione da effettuare con un preavviso.
Il corrispettivo verrà pagato in modo anticipato e trimestralmente.
Il compenso NON varierà in ragione del numero di documenti fiscali se considerati gli elementi qui sotto.
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Per un preventivo più allineato alla Vostra realtà vi preghiamo indicare nella email i seguenti dati.
Precedenti eventuali attività, con o senza partita IVA, simili a quella che volete iniziare come “regime dei minimi.”
Descrizione dell’attività che andate iniziando.
Tipo si servizio richiesto: contabilità e dichiarazioni oppure solo dichiarazioni.
Numero documenti contabili annui: n.fatture emesse, n.fatture acquisto
Periodicità esame situazioni contabili: mensile, trimestrale, annua.
Quanto costa al mese
Per i contribuenti che dispongono della possibilità di aderire al regime dei minimi è possibile accordarci per un compenso fisso di €.450+iva
SENZA considerare il numero dei documenti, quindi in modo non dipendente dal numero documenti che può aumentare SENZA aumento dei costi per la contabilità.
Per aderire a tale benefit il Cliente avrà il compito di fornirci, compilati, in un apposito modulo, con format predisposto da noi, i dati dei suoi costi ed incassi annui.
In questo modo noi provvederemo a tutti gli altri adempimenti fiscali necessari compresa la compilazione e spedizione telematica del Modello Unico dei redditi.
Oppure se incaricate NOI di predisporre tale apposito modulo, il costo sarà:
– 37,5o euro + IVA al mese da 1 a 50 (circa) documenti annui
– 70,oo euro + IVA al mese da 51 a 100 (circa) documenti annui
– 100,oo euro + IVA al mese da 100 a 200 (circa) documenti annui
– 135,oo euro + IVA al mese da 200 a 300 (circa) documenti annui
(*) prezzo promozionale per nuovi Clienti e per una contabilità semplificata o regime dei minimi e con un massimo di circa 50 documenti all’anno (sommando fatture di acquisto, emesse ed altri documenti di costo e ricavo); oppure con la predisposizione a carico loro del modulo redditi.
(*) l’attivazione della partita IVA è da noi omaggiata, mentre, l’eventuale variazione depositario delle scritture contabili ha un costo di €.45+IVA cosi come, l’attivazione e l’eventuale variazione / aggiornamento di posizioni presso la Camera di Commercio ed INPS ed INAIL il compenso è di 293 euro + IVA più le spese e diritti.
Offerta 6 mesi GRATIS, con Garanzia “soddisfatti o rimborsati”
Potete iniziare ad usufruire dei nostri servizi in tutta tranquillità. Infatti, se durante i primi 6 mesi, per qualsiasi motivo non vi riterrete soddisfatti, potrete chiudere il rapporto senza pagare nulla in quanto i primi 6 mesi sono gratis (solo in caso di disdetta nei primi sei mesi).
Se invece sarete soddisfatti il compenso sarà quello contrattualmente concordato per tutto l’anno.
(*) In caso di attivazione garanzia soddisfatti o rimborsati saranno in ogni caso dovuti i compensi, per eventuale, attribuzione partita IVA, pari ad €.95+iva, iscrizione registro imprese, pari ad €.293+iva, attivazione attività, pari ad €.35+iva e tutte le spese anticipate.
(***) i servizi e la consulenza sono direttamente prestata da commercialisti e rientrano tra quelli espressamente riservati per legge in via esclusiva agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e ragionieri commercialisti o nell’albo dei ragionieri e periti commerciali.
Test d’accesso ai regimi fiscali agevolati dei minimi e nuove iniziative produttive
E’ qui di seguito riportato un riepilogo dei regimi fiscali e contabili fruibili a beneficio dei soggetti che intendono iniziare una nuova attività d’ impresa o professionale da tale anno, nonché di coloro che, già in attività, sono tenuti ad accertare, in base ai risultati conseguiti nell’ anno, la possibilità di continuare a fruire dell’attuale regime o meno.
In seguito all’intervento del DL 6 luglio 2011 n. 98, che ha rivisitato il regime dei contribuenti minimi così come previsto dalla L. 244/2007, i regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti:
– nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”);
– imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi);
– supersemplificato o per gli “ex minimi”;
– premiale per la trasparenza;
– ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.
Ad eccezione di quello ordinario, gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni/semplificazioni per coloro che ne fruiscono, come evidenziato nella tabella in calce all’articolo.
Per tale ragione, sia in sede di inizio attività, sia successivamente, fino a quando ve n’è la possibilità, è opportuno verificare il possesso delle condizioni per poter fruire del regime più conveniente in base alla propria situazione specifica.
Si consideri, ad esempio, una persona fisica che inizia l’attività .
Questa, ad esempio, può valutare di adottare il regime delle nuove iniziative produttive o dei nuovi minimi, che consentono entrambi di tassare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura notevolmente inferiore rispetto alle ordinarie aliquote d’imposta (l’incidenza delle diverse aliquote, a parità di reddito, è rilevante: 5%, per i minimi, e 10%, per i “forfettini”).
L’accesso a tali regimi, tuttavia, richiede presupposti differenti.
Infatti, pur dovendosi trattare in entrambi i casi di una nuova attività, i requisiti per l’accesso al regime dei nuovi minimi sono più numerosi e, in generale, più stringenti rispetto a quelli previsti per il regime forfettario, come si evince dalla tabella sotto riportata.
Non prive di rilievo sono anche le differenze in tema di determinazione del reddito.
Nel regime dei nuovi minimi, per regola generale, viene osservato il principio di cassa sia per gli imprenditori che per i lavoratori autonomi.
Invece, nel regime delle nuove iniziative produttive, trovano applicazione gli ordinari criteri:
– di competenza per gli imprenditori e
– di cassa per i lavoratori autonomi.
Inoltre, a differenza del regime delle nuove iniziative produttive, in cui il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, l’applicazione del regime di vantaggio comporta una deroga a tali disposizioni, dovendo il contribuente far riferimento alla particolare disciplina dettata dall’art. 1, comma 104 della L. 244/2007.
Si considerino, ad esempio, le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia.
Per i contribuenti minimi, tali spese sono deducibili nella misura del 50%del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono un diverso limite di deducibilità.
Per contro, i “forfettini” possono dedurre:
– le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell’80% (sia gli imprenditori che i professionisti);
– le spese per l’acquisto di veicoli a motore nella misura del 27,5%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
Nel caso proposto, infine, non irrilevante è la valutazione del “profilo temporale”.
Il “forfettino” può essere fruito solo in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato per un massimo di 3 anni.
Invece, rispetto al periodo di svolgimento dell’attività, il regime di vantaggio può essere fruito, oltre che in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche a seguito dell’opzione per il regime ordinario o per il “forfettino” esercitate in sede di inizio attività; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato, in generale, per 5 anni con possibilità di prorogare tale termine fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
REGIMI |
REQUISITI |
DURATA |
DETERMINAZ. |
DETERMINAZ. |
STUDI |
TENUTA CONTABILITÀ |
Nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”) | - Persone fisiche che iniziano una nuova attività d’impresa (incluse le imprese familiari), di arti o professioni; – ricavi/compensi max 30.987,41 o 61.974,83 euro |
Per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi | Analitica con regole ordinarie, con imposta sostitutiva del 10% – No ritenuta d’acconto | Analitica con regole ordinarie | Sì | Obbligo solo di conservare i documenti contabili e di fatturazione delle operazioni attive |
REGIMI | REQUISITI | DURATA | DETERMINAZ. REDDITO |
DETERMINAZ. IVA |
STUDI SETTORE |
TENUTA CONTABILITÀ |
Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi” minimi) | - Persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse imprese familiari), arti o professioni che iniziano una nuova attività o l’hanno iniziata dal 2008; – compensi anno precedente max 30.000 euro; – no cessioni all’esportazione; – no spese per lavoro dipendente; – no acquisti beni strumentali, nel triennio precedente, per più di 15.000 euro |
- Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi; – anche per periodi ulteriori ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età |
Analitica con le regole proprie del regime, con imposta sostitutiva del 5% – No ritenuta d’acconto | No addebito dell’imposta, né detrazione | No | Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e da versamento e obblighi IVA |
REGIMI | REQUISITI | DURATA | DETERMINAZ. REDDITO |
DETERMINAZ. IVA |
STUDI SETTORE |
TENUTA CONTABILITÀ |
“Ex minimi” o supersemplificato | Persone fisiche che possiedono i requisiti “originari” dei minimi (art. 1, co. 96 e 99 della L. 244/2007) o del “forfettino” e non se ne avvalgono | – | Analitica con regole ordinarie | Analitica con regole ordinarie | Sì, con possibile condizione di marginalità economica | Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e IVA e da liquidazioni e versamenti IVA mensili o trimestrali |
REGIMI | REQUISITI | DURATA | DETERMINAZ. REDDITO |
DETERMINAZ. IVA |
STUDI SETTORE |
TENUTA CONTABILITÀ |
Contabilità ordinaria | Per obbligo (es. società di capitali) o per opzione (imprese minori ed esercenti arti e professioni) | – | Analitica con regole ordinarie | Analitica con regole ordinarie | Sì | Registri IVA, libro giornale, libro mastro, libro inventari, registro beni ammortizzabili. Per esercenti arti e professioni, possibilità di tenere il solo registro cronologico “integrato” |
REGIMI | REQUISITI | DURATA | DETERMINAZ. REDDITO |
DETERMINAZ. IVA |
STUDI SETTORE |
TENUTA CONTABILITÀ |
Contabilità semplificata | Regime naturale per – imprese aventi ad oggetto: prestazioni di servizi con ricavi fino a 400.000 euro; altre attività con ricavi fino a 700.000 euro; – esercenti arti e professioni |
– | Analitica con regole ordinarie | Analitica con regole ordinarie | Sì | Possibilità di tenere i soli registri IVA “integrati” |
REGIMI | REQUISITI | DURATA | DETERMINAZ. REDDITO |
DETERMINAZ. IVA |
STUDI SETTORE |
TENUTA CONTABILITÀ |
Regime premiale per la trasparenza | Soggetti che svolgono attività artistica o professionale o d’impresa in forma individuale o sotto forma di società di persone | – | Analitica con regole ordinarie, semplificazioni per soggetti in contabilità semplificata | Analitica con regole ordinarie | Sì | Assistenza del- l’Amministrazione finanziaria negli adempimenti |
Per la permanenza nei regime dei minimi, «vecchi» requisiti da verificare, accessibile anche agli ex co.co.co. e lavoratori dipendenti a tempo determinato
A differenza dei requisiti «aggiunti» dal DL 98/2011, quelli già previsti per i vecchi minimi non riguardano solo il dato storico del contribuente
In un precedente intervento, si sono analizzati i requisiti (“aggiunti”) di accesso al regime dei minimi per le persone fisiche, previsti dall’art. 27, comma 2, del DL n. 98/2011, ai quali si devono affiancare, come ricordato anche dall’Agenzia nella circ. n. 17/2012, quelli già indicati all’art. 1, commi 96 e 99, della L. n. 244/2007, ossia quelli previsti nel regime dei “vecchi” minimi.
Tali ultimi requisiti, a differenza di quelli aggiunti dall’art. 27, comma 2, del predetto DL 98/2011, non attengono solamente al dato “storico” del contribuente, bensì in molti casi devono essere verificati al fine di permanere nel regime dei minimi.
A tale proposito, l’art. 1, comma 111, della L. n. 244/2007 stabilisce che il regime fiscale cessa di aver efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi 96 e 99, o già nell’anno stesso qualora venga superato per più del 50% il limite massimo dei ricavi.
Per quanto concerne i requisiti indicati nel comma 96, è opportuno ricordare, senza pretesa di esaustività, quanto segue:
1.- il limite massimo di 30.000 euro di ricavi annui (da verificarsi anche nell’anno precedente a quello di entrata), in caso di inizio attività tale limite deve essere ragguagliato, ed in ogni caso non si tiene conto dell’eventuale adeguamento alle risultanze degli studi di settore o parametri (circ. n. 73/2007);
– il divieto di effettuare operazioni con l’estero è riferito alle esportazioni, alle operazioni assimilate, ai servizi internazionali, nonché alle cessioni con San Marino e con lo Stato del Vaticano (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR 633/72), e non anche alle cessioni intracomunitarie o alle prestazioni di servizi effettuate con controparti non residenti, le quali restano assorbite nel regime in questione.
A tale proposito, si ricorda che la circ. n. 36/2010 ha precisato che i minimi non effettuano cessioni intracomunitarie in senso tecnico (sono infatti carenti della soggettività IVA), fermo restando che per gli acquisti devono procedere all’integrazione della fattura del fornitore UE, nonché alla compilazione degli elenchi Intra, ed a tal fine devono procedere anche all’iscrizione al Vies (circ. n. 39/2011);
2.- il contribuente non deve aver acquistato, anche mediante appalto o locazione, nei tre anni antecedenti all’entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. Per i beni strumentali ad uso “promiscuo” (si pensi, ad esempio, alle autovetture di cui all’art. 164, lett. b), del TUIR), si tiene conto del 50% del costo sostenuto (anche dopo le modifiche apportate al predetto art. 164, lett. b), ad opera della L. n. 92/2012), e ciò a prescindere dall’attività esercitata dal contribuente minimo.
A tal fine, infatti, la circ. n. 7/2008, ha precisato che la percentuale del 50% si applica anche ai contribuenti minimi che svolgono attività di agenti di commercio (per i quali, come noto, ordinariamente i costi relativi ai veicoli si deducono nella misura dell’80%).
Preclusione per chi si avvale di regimi speciali IVA
Relativamente ai requisiti di cui al comma 99, oltre a ricordare la preclusione all’utilizzo del regime dei minimi per coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA, è bene evidenziare che il regime in questione non è compatibile con la contestuale partecipazione in società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR (eventuali partecipazioni detenute in anni precedenti e cedute prima dell’entrata nel regime non rilevano).
Su tale aspetto, è bene ricordare, in primo luogo, che la ratio di tale esclusione, come precisato dalla ris. n. 146/2009, è di impedire che due redditi, conseguiti nel medesimo periodo d’imposta, scontino due regimi di tassazione differenti (uno ordinario e l’altro sostitutivo).
Tuttavia, si segnalano due fattispecie in cui tale “incompatibilità” non si rende applicabile:
– il collaboratore familiare che svolge anche attività individuale come contribuente minimo, poiché il comma 99 citato in precedenza fa riferimento alla partecipazione in società ed associazioni (circ. n. 7/2008);
– il socio di società semplice che nel contempo svolge attività di consulenza con partita IVA individuale nel regime dei minimi, poiché il reddito derivante dalla partecipazione nella società non rientra nell’ambito del reddito d’impresa (ris. 7 marzo 2011 n. 27).
Minimi accessibili anche agli ex co.co.co. e lavoratori a tempo determinato
È una delle precisazioni «innovative» fornite dall’Agenzia, purché l’attività sia stata svolta per un periodo non superiore a metà del triennio precedente
I contribuenti che intendono accedere o permanere nel regime dei minimi per il periodo d’imposta 2013 devono verificare l’esistenza dei requisiti per poter fruire di tale regime, tenendo conto delle condizioni previste dall’art. 27, comma 2, del DL 98/2011, e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circ. 30 maggio 2012, n. 17.
Come noto, il comma 2 del predetto art. 27, in aggiunta ai requisiti previsti dai commi 96 e 99 della L. 244/2007, condiziona l’accesso al regime in questione alle persone fisiche che:
- non abbiano esercitato nel triennio precedente l’inizio dell’attività, alcuna attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- non proseguano un’attività già precedentemente svolta (“mera prosecuzione”) sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del caso in cui tale precedente attività consista nel periodo di pratica obbligatoria (“tirocinio” professionale);
– proseguano un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, nel qual caso tuttavia il limite massimo di 30.000 euro di ricavi realizzati nel periodo precedente deve essere valutato in relazione all’attività svolta dal soggetto dante causa.
In relazione al primo dei requisiti elencati, è bene ricordare innanzitutto che il triennio precedente va computato secondo il calendario comune, senza attendere il decorso di tre periodi d’imposta completi,.
Non costituisce causa di esclusione la condizione di socio (in società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, SNC, SAS, oppure in SRL trasparenti ex art. 116 del TUIR) in tale triennio antecedente, in quanto la qualifica di socio esclude l’accesso o la permanenza nel regime laddove sussista nel medesimo periodo d’imposta in cui si intende fruire del regime dei minimi.
Per quanto concerne il secondo dei requisiti elencati, invece, la circ. n. 17/2012 precisa, innovando rispetto al passato, che non preclude l’accesso al regime dei minimi lo svolgimento in precedenza di altra attività in base ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di lavoro a tempo determinato, in quanto rapporti caratterizzati da una marginalità economica e sociale.
Tuttavia, precisa l’Agenzia, “per esigenze di certezza e di semplificazione”, la condizione in questione è verificata laddove l’attività di co.co.co. o di lavoro a tempo determinato sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente la nuova attività intrapresa.
In buona sostanza, è possibile individuare due fattispecie:
– il rapporto di co.co.co. o di lavoro a tempo determinato, svolto in precedenza, ha avuto una durata non superiore a 18 mesi (un anno e mezzo, ossia metà del triennio), nel qual caso la nuova attività non costituisce mai mera prosecuzione, a prescindere dalle modalità di svolgimento della stessa, e quindi anche nell’ipotesi in cui il “minimo” utilizzi gli stessi locali, oppure abbia come unico (o prevalente) cliente l’ex datore di lavoro o committente;
– il rapporto di co.co.co o di lavoro a tempo determinato, svolto in precedenza, ha avuto una durata superiore al predetto periodo di 18 mesi; è dunque necessario verificare, caso per caso, che “le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee”.
Duplice verifica in caso di prosecuzione di altra attività
Infine, nel caso di prosecuzione di altra attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’art. 27, comma 2, lett. c), del DL 98/2011 richiede una duplice verifica in relazione al parametro quantitativo di 30.000 euro di ricavi quale soglia massima per l’accesso e la permanenza nel regime. La prima attiene ai ricavi dell’anno precedente a quello di entrata nel regime, per la cui verifica è necessario aver riguardo all’ammontare dei ricavi conseguiti dal dante causa (cedente o de cuius in funzione della tipologia di trasferimento avvenuto), e la seconda riguarda invece l’anno in cui avviene il trasferimento dell’impresa, nel quale si deve aver riguardo alla sommatoria dei ricavi conseguiti dal dante causa (fino alla data di cessione dell’attività) e dall’avente causa (a partire dalla data di acquisto dell’attività).
Fonte:http://www.eutekne.it